COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 081 del 04/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL GUALDO G.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL GUALDO – SUPERGA 48 DISPUTATA IL 09.03.2008 A GUALDO TADINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 12.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 081 del 04/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL GUALDO G.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL GUALDO – SUPERGA 48 DISPUTATA IL 09.03.2008 A GUALDO TADINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 12.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BIAGIOTTI LUCA PER CINQUE GARE; •PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CECCONI ROSSANO FINO AL 15.05.2008; •PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE PICA MAURIZIO FINO AL 30.06.2009; •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CESARETTI ALESANDRO PER CINQUE GARE; •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ASTOLFI GABRIELE FINO AL 31.03.2009; •PER SQUALIFICA INFLITTA ALA CALCIATORE MERLI ANDREA FINO AL 30.04.2008; •PER SQUALIFICA INFLITTA ALA CALCIATORE PANFILI MARCO FINO AL 15.05.2008; •PER SQUALIFICA INFITTA AL CALCIATORE BEGAJ ALBION PER TRE GIORNATE DI GARA; •PER L’AMMENDA DI €. 1.000,00; •PER SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.04.08, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: - Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto di gara circa il comportamento posto in essere da alcuni giocatori e dirigenti della società Real Gualdo sia durante che al termine della partita, nonché in merito al comportamento del pubblico. - Gli episodi sono indubbiamente gravi e meritevoli di adeguata sanzione, così come sostanzialmente effettuato dal G.S.. - La Commissione ritiene peraltro opportuno modificare parzialmente l’ammontare di alcune delle suddette sanzioni, adeguandole maggiormente ai singoli episodi contestati, ed in particolare: •riduce a quattro gare la squalifica al calciatore Biagiotti; •riduce fino al 28.02.2009 la squalifica all’allenatore Pica; •riduce fino al 31.12.2008 la squalifica al calciatore Astolfi; •aumenta fino al 31.12.2008 la squalifica al calciatore Panfili. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. P.Q.M. In parziale accoglimento, determina come in motivazione le sanzioni a carico dei calciatori Biagiotti, Astolfi, Panfili ed all’allenatore Pica. Conferma nel resto l’impugnata decisone del G.S.
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