COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 081 del 04/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MACCHIE – ROBUR CERVINO DISPUTATA IL 17.03.2008 A MACCHIE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 05.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 081 del 04/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MACCHIE – ROBUR CERVINO DISPUTATA IL 17.03.2008 A MACCHIE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 05.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER OMOLOGAZIONE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.04.08, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: revoca della sanzione e ripetizione della gara. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: - Dagli atti ufficiali e da quanto dichiarato dall’arbitro in sede di audizione emerge che al 40° del secondo tempo il direttore di gara è stato accerchiato da tutti i giocatori del Macchie e da due o tre dirigenti della stessa società, entrati in campo senza la sua autorizzazione; tali soggetti insultavano ripetutamente e minacciavano l’arbitro spintonandolo più volte alle spalle. Quest’ultimo tentava di riportare la calma ma il comportamento sopra descritto si protraeva per alcuni minuti; a quel punto il direttore di gara riteneva che non ci fossero i presupposti per far proseguire la gara e né dichiarava la sospensione. Successivamente intervenivano anche i Carabinieri, all’arrivo dei quali l’atmosfera si tranquillizzava. - La Commissione ritiene che, alla luce di quanto descritto, l’arbitro abbia correttamente ritenuto, nel potere discrezionale a lui attribuito dall’art.64 delle N.O.I.F., che non fosse possibile proseguire con tranquillità e piena indipendenza di giudizio la gara. - Non emergono, peraltro, elementi dai quali si possa seriamente porre in dubbio la valutazione effettuata dal direttore di gara; pertanto il provvedimento impugnato deve essere confermato. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Macchie, confermando l’impugnata decisione del G.S. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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