COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 081 del 04/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MACCHIE – ROBUR CERVINO DISPUTATA IL 17.03.2008 A MACCHIE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 05.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 081 del 04/04/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
3ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA
GARA MACCHIE – ROBUR CERVINO DISPUTATA IL 17.03.2008 A MACCHIE (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 05.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER OMOLOGAZIONE DELLA GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.04.08, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: revoca della
sanzione e ripetizione della gara.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
- Dagli atti ufficiali e da quanto dichiarato dall’arbitro in sede di audizione emerge che al 40° del
secondo tempo il direttore di gara è stato accerchiato da tutti i giocatori del Macchie e da due o tre
dirigenti della stessa società, entrati in campo senza la sua autorizzazione; tali soggetti
insultavano ripetutamente e minacciavano l’arbitro spintonandolo più volte alle spalle. Quest’ultimo
tentava di riportare la calma ma il comportamento sopra descritto si protraeva per alcuni minuti; a
quel punto il direttore di gara riteneva che non ci fossero i presupposti per far proseguire la gara e
né dichiarava la sospensione. Successivamente intervenivano anche i Carabinieri, all’arrivo dei
quali l’atmosfera si tranquillizzava.
- La Commissione ritiene che, alla luce di quanto descritto, l’arbitro abbia correttamente ritenuto,
nel potere discrezionale a lui attribuito dall’art.64 delle N.O.I.F., che non fosse possibile proseguire
con tranquillità e piena indipendenza di giudizio la gara.
- Non emergono, peraltro, elementi dai quali si possa seriamente porre in dubbio la valutazione
effettuata dal direttore di gara; pertanto il provvedimento impugnato deve essere confermato.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Macchie, confermando l’impugnata
decisione del G.S.
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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