COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 9/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO MOLITERNO AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE COLLINO PASQUALE, COME DA CU N. 88 DEL 26.3.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 9/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO MOLITERNO AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE COLLINO PASQUALE, COME DA CU N. 88 DEL 26.3.2008. LETTO il ricorso proposto dalla società FORTITUDO MOLITERNO avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore COLLINO PASQUALE, come da CU n. 88 del 26.03.2008; Letti gli atti ufficiali di gara; CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 4, i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione che si intende impugnare; RILEVATO che il ricorso de quo veniva proposto con raccomandata spedita in data 3.4.2008, ottavo giorno dal 26.03.2008, data di pubblicazione del CU; P.Q.M. - dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società Fortitudo Moliterno; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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