COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 9/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.LLI CAFARO AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DI DUE CALCIATORI DELLA SOCIETA’ SARCONI, NELLA GARA DEL 16.03.2008 F.LLI CAFARO – SARCONI.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 9/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.LLI CAFARO AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DI DUE CALCIATORI DELLA SOCIETA’ SARCONI, NELLA GARA DEL 16.03.2008 F.LLI CAFARO - SARCONI. LETTO il ricorso ritualmente proposto dalla soc. F.lli Cafaro avverso la posizione irregolare dei calciatori Vitale Pietro e Dalessandri Giuseppe della soc. Sarconi nella gara del 16.03.2008 tra A.S. F.lli Cafaro e Pol. Sarconi; LETTI gli atti ufficiali di gara; DISPOSTA l’audizione del D.G. nonché della società Pol. Sarconi e dei calciatori Vitale Pietro e Dalessandri Giuseppe; CONSIDERATO che nel proprio referto il D.G. evidenziava che a fine gara, a seguito di una verifica dei documenti di identità dei calciatori Vitale Pietro e Dalessandri Giuseppe della soc. Pol. Sarconi, riscontrava che la fotografia originale era stata sostituita e mancava il timbro di continuità del Comune e che tali documenti sono stati allegati in copia al rapporto; PRESO ATTO che il D.G. in sede di comparizione dei due calciatori della soc. Pol. Sarconi Vitale e Dalessandri, escludeva in maniera categorica che gli stessi calciatori avessero preso parte alla gara del 16.03.2008 tra A.S. F.lli Cafaro e Pol. Sarconi; EVIDENZIATO il comportamento assolutamente non collaborativo della soc. Pol. Sarconi e dei calciatori Vitale e Dalessandri che dichiaravano di aver preso parte alla gara, esibendo la carta d’identità utilizzata per il riconoscimento nella gara in oggetto con la foto originale staccata e fissata in maniera irregolare; CONSIDERATO che la condotta posta in essere dalla società Pol. Sarconi e dai propri tesserati integra gli estremi di grave violazione dei principi di lealtà e probità posti a fondamento dell’ordinamento sportivo sanciti dall’art. 1 C.G.S. ; CONSIDERATO, del pari, che a norma dell’art. 4 C.G.S. le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta nonché dell’operato dei propri dirigenti e tesserati; VISTI gli artt. 1, 4, 17, 18, 19 C.G.S. P.Q.M. • In accoglimento del ricorso proposto dalla soc. A.S. F.lli Cafaro, assegna alla soc. Pol. Sarconi la perdita della gara del 16.03.2008 con il seguente punteggio: A.S. F.lli Cafaro – Pol. Sarconi = 3 - 0; • infligge alla soc. Pol, Sarconi la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica da scontarsi nel campionato in corso e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento); • infligge al calciatore Vitale Pietro la squalifica fino al 30.06.2009; • infligge al calciatore Dalessandri Giuseppe la squalifica fino al 30.06.2009; • infligge al Dirigente accompagnatore Vitale Domenico la inibizione fino al 31.12.2008.
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