COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 9/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.5 RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARATEA (ALLIEVI REGIONALI) AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE GESUALDI MIRKO PUBBLICATA SUL CU N. 88 DEL 26.03.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 9/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.5 RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARATEA (ALLIEVI REGIONALI) AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE GESUALDI MIRKO PUBBLICATA SUL CU N. 88 DEL 26.03.2008. LETTO il ricorso ritualmente proposto dalla soc. FC Maratea avverso la squalifica per n. 4 gare inflitta al calciatore Gesualdi Mirko dal G.S. e pubblicata sul C.U. n. 88 del 26.03.2008; LETTI gli atti ufficiali di gara; CONSIDERATO che le argomentazione della società reclamante non trovano riscontro alcuno dalla lettura degli atti ufficiali di gara da cui emerge che il calciatore Gesualdi Mirko a fine gara inveiva nei confronti del D.G. con frasi dal contenuto offensivo e discriminatorio e che lo stesso calciatore all’uscita dal terreno di giuoco cercava provocare gli avversari spintonando uno di loro. RITENUTA, pertanto, adeguata in relazione ai fatti la sanzione inflitta dal G.S. VISTO l’art. 19 C.G.S. P.Q.M. • Rigetta il proposto reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it