COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Athletic Sant’Angelo Camp. Ecc. Gir. C Gara Atl. Sant’Angelo/Castiglione del 06/03/2008 C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Athletic Sant’Angelo Camp. Ecc. Gir. C
Gara Atl. Sant’Angelo/Castiglione del 06/03/2008
C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008
La società ATL. SANT’ ANGELO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto l’ammenda di Euro 400,00 e l’obbligo di disputare DUE gare interne a porte chiuse, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva in relazione ai fatti realmente accaduti, oltretutto provocati dalla condotta antisportiva di un calciatore avversario. La riduzione della sanzione,sarebbe, altresì da graduare a seguito della condotta della società ospitante che si sarebbe adoperata per sensibilizzare la correttezza dei propri tifosi.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, corredato dai rapporti dei due assistenti, fonte primaria e privilegiata di prova, sentito telefonicamente a chiarimenti il direttore di gara, è emerso inconfutabilmente che i sostenitori della società reclamante si sono resi responsabili di tutti i fatti che sono stati contestati.
Appare, di conseguenza, del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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