COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Borromeo FC Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Borromeo/Savorelli del 16/03/2008 C.U. n.32 della delegazione di MILANO datato 20/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Borromeo FC Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Borromeo/Savorelli del 16/03/2008 C.U. n.32 della delegazione di MILANO datato 20/03/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposto avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 (Sette) giorni dalla data di pubblicazione del CU (art.46 comma 4 del CGS), che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.32 del 20/03/208 della delegazione di MILANO e che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 28/03/2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa. Reclamo Società FC Cesano Boscone Camp. All. Reg. Gir. H Gara Cesano Boscone/Vigevano del 09/03/2008 C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008 La società CESANO BOSCONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Lorenzo BINOSI, Rivas Kevin Andrea GOMEZ, Roberto SANTAIATI per 3 GARE, Tommaso DRAGO e Marco VIGONI per 2 GARE, l’allenatore Angelo SCARPINATO sino al 15/05/2008 e inibito il dirigente sig. Giovanni SCARSO sino al 30/06/2008, lamentando che i fatti indicati dal GS non corrispondono al vero. La Commissione disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la reclamante nonostante sia stata convocata per la seduta del 03/04/2008 inviando un fax di giustificazione. Le squalifiche di 2 gare inflitte ai calciatori: DRAGO e VIGONI non sono impugnabili ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. a del CGS, la reclamante si limita a contestare la veridicità di quanto riportato nel provvedimento reclamato e indicato nel referto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova. Pertanto il reclamo proposto non può trovare accoglimento. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo proposto per i calciatori DRAGO e VIGONI e rigetta il reclamo proposto avverso le squalifiche e inibizioni comminate dal GS nei confronti degli altri tesserati e dispone l’addebito della relativa tassa.
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