COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC New Team Galaxy C 5 Coppa Lombardia Serie C 2 Gara New Team Galaxy/Serates del 04/03/2008 C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società FC New Team Galaxy C 5 Coppa Lombardia Serie C 2
Gara New Team Galaxy/Serates del 04/03/2008
C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008
La società NEW TEAM GALAXY ha proposto reclamo avverso la decisine del GS che ha squalificato il calciatore GIUSEPPE SEPE per 2 GARE, lamentando che lo stesso è stato provocato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto dalla FC NEW TEAM GALAXY è inammissibile, in quanto non sono impugnabili le squalifiche comminate ai calciatori fino a 2 GARE ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. a del CGS.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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