COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Deleg. di Pavia Torneo delle Provincie Gara Rappr. Lecco/ Rappr. Pavia del 18/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Deleg. di Pavia Torneo delle Provincie Gara Rappr. Lecco/ Rappr. Pavia del 18/03/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale , letto il reclamo proposto dalla società Deleg. di Pavia relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società Rappr. Lecco avrebbe fatto partecipare il calciatore BRAMBILLA MASSIMO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società RAPPR. LECCO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da CU n.35 datato 13/03/2008 del Comitato di R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società RAPPR. LECCO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società RAPPR. LECCO l’ammenda di euro 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore MASSIMO BRAMBILLA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 10/05/2008 il dirigente accompagnatore sig. LORENZO BOSOSIO della società RAPPR. LECCO. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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