COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC GARIBALDINA, in merito alla Gara del 02/03/2008 CU n.35 datato 13/03/2008 del CRL Campionato Allievi Regionali Girone B

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC GARIBALDINA, in merito alla Gara del 02/03/2008 CU n.35 datato 13/03/2008 del CRL Campionato Allievi Regionali Girone B La Commissione disciplinare territoriale, rilevato che, ai sensi dell’art.33 comma V del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.38 del CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo stesso; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce motivo di INAMMISSIBILITA’ del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la società AC GARIBALDINA abbia inviato copia del reclamo alla controparte e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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