COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°132 del 09/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. “AUDAX” CALCIO PIOBBICO avverso sanzioni merito gara Audax Calcio Piobbico – Villa Pesaro, del 16.3.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 123 del 19.3.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°132 del 09/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. “AUDAX” CALCIO PIOBBICO avverso sanzioni merito gara Audax Calcio Piobbico – Villa Pesaro, del 16.3.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 123 del 19.3.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Moretti Davide la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver, a fine gara, insultato pesantemente con frasi razziste un giocatore di colore della squadra avversaria”. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. “Audax” Calcio Piobbico chiedendone la riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Ammetteva la Società il fatto ascritto al proprio tesserato, ma ne ridimensionava la gravità evidenziando il momento e le circostanze in cui fu pronunciata la frase razzista, essendo stato lo stesso fatto oggetto di minacce ed insulti da parte del giocatore di colore. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto. Statuisce l’art. 11 del Codice di giustizia sportiva che “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica” e che “il calciatore che commette tale violazione …. è punito con la squalifica per almeno cinque giornate di gara”; In punto di fatto risulta provata, peraltro non contestata, la responsabilità del calciatore sanzionato in ordine ai fatti ascrittigli, con le modalità puntualmente descritte dall’Arbitro. La condotta posta in essere, nell’occasione, dal Moretti non solo non consente l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa ivi inflitta, alla luce della richiamata normativa che prevede la sanzione della squalifica minima per cinque giornate in caso di condotta discriminatoria. Ne deriva un inevitabile inasprimento della sanzione comminata in prime cure al calciatore responsabile. P.Q.M. la Commissione, sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. “Audax” Calcio Piobbico, così decide: a) lo respinge ed ordina incamerarsi la relativa tassa; b) in riforma della decisione impugnata, commina la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara al calciatore Moretti Davide.
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