COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°132 del 09/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MONTE SAN MARTINO avverso decisioni merito gara Monte S. Martino – Avis Ripe S. Ginesio, del 16.3.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 42 del 19.3.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°132 del 09/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MONTE SAN MARTINO avverso decisioni merito gara Monte S. Martino – Avis Ripe S. Ginesio, del 16.3.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 42 del 19.3.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 29 marzo 2008, quindi oltre i sette giorni successivi al 19 marzo 2008, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Monte San Martino per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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