COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°132 del 09/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. MONTECCHIARINI FRANCO avverso sanzioni merito gara Porto S. Elpidio – Corridonia, dell’8.3.2008 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 119 del 12.3.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°132 del 09/04/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL SIG. MONTECCHIARINI FRANCO avverso sanzioni merito gara Porto S. Elpidio - Corridonia, dell’8.3.2008 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 119 del 12.3.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Montecchiarini Franco, tesserato per la S.S. Calcio Corridonia, la sanzione dell’inibizione fino al 10 marzo 2012 per avere colpito l’Arbitro con un violento pugno al volto, procurandone la caduta a terra ed arrecandogli forte dolore, con trauma contusivo e prognosi di giorni sette.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il Dirigente sanzionato, chiedendo:
- in via preliminare, l’annullamento della sanzione, per omessa e/o errata indicazione delle norme presuntivamente violate;
- in via principale, nel merito, la revoca e/o l’annullamento della sanzione;
- in via gradata, una determinazione in senso più favorevole della sanzione.
Ammetteva il Reclamante di avere fortemente protestato nei confronti dell’Arbitro, ma negava decisamente di averlo colpito.
In via istruttoria, il Montecchiarini, oltre ad indicare alcune persone in grado di riferire sui fatti, sollecitava l’intervento della Procura Federale al fine di chiarire la reale dinamica dell’accaduto.
Alla richiesta audizione il Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Ascoltato a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato che il Montecchiarini, a fine gara, gli si avvicinò dandogli la mano, ma poi colpendolo con un pugno al volto che lo faceva cadere a terra. Lo stesso dirigente, dopo il colpo, allontanandosi, si metteva a ridere. Il pugno provocava all’Ufficiale di gara uno stato confusionale che lo costringeva ad accasciarsi a terra, per poi, con il soccorso di alcuni dirigenti locali, raggiungere gli spogliatoi. Per le conseguenze riportate, lo stesso, anche con l’aiuto dei familiari, era poi costretto a recarsi all’ospedale civile di Fermo per accertamenti, accusando, peraltro ancor oggi, spostamento della mandibola e cefalea.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’Arbitro ed il Reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto infondato il motivo con il quale il Montecchiarini si duole dell’omessa e/o errata indicazione delle norme violate, in quanto detta indicazione non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile della decisione del Giudice Sportivo;
• rigettate le ulteriori richieste istruttorie del Reclamante in quanto ritenute superflue stante la chiarezza e la precisione con la quale i fatti sono stati descritti dall’Arbitro nel rapporto di gara e nella sua audizione avanti questa Commissione, tanto da non richiedere ulteriori approfondimenti di sorta;
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;
• ritenuta provata la responsabilità del Montecchiarini in ordine alle violazioni ascrittegli, per avere lo stesso, al termine dell’incontro in esame, colpito con un pugno al volto il Direttore di gara, con le modalità e le gravi conseguenze dallo stesso descritte;
• ritenuto che colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo;
• ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Montecchiarini nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto conto altresì del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di esempio, in particolare nei confronti dei suoi giovani calciatori.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. Montecchiarini Franco ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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