COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°132 del 09/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. VIS MACERATA avverso esito gara Potenza Picena – Vis Macerata, del 12.3.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008– Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°132 del 09/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. VIS MACERATA avverso esito gara Potenza Picena – Vis Macerata, del 12.3.2008 - Campionato Provinciale Allievi, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 1, l’A.C. Vis Macerata ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Tomassini Lorenzo in posizione irregolare in quanto squalificato con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 37 del 20 febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Squalifica non scontata, avendo la sua squadra affrontato nel turno successivo la Civitanovese “B” che non fa classifica. La medesima Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i necessari accertamenti dai quali è risultato che il calciatore Tomassini Lorenzo è stato squalificato per due gare effettive in quanto espulso nell’incontro Potenza Picena – Settempeda, del 17 febbraio 2008, con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale delle Delegazione Provinciale di Macerata, pubblicato sul citato Com. Uff. n. 37; • ritenuto che lo stesso calciatore, non prendendo parte ai successivi incontri del medesimo campionato con la Civitanovese “B”, del 23 febbraio 2008, e la Nuova SSC Porto Potenza, del 9 marzo 2008, ha scontato la squalifica di cui sopra, in quanto, anche se la squadra della Civitanovese non concorre alla classifica finale del campionato, trattasi di gara di campionato – del Campionato Provinciale Allievi organizzato dalla Delegazione Provinciale di Macerata – e quindi, comunque, una gara ufficiale, nella quale pertanto possono essere scontate le giornate di squalifica irrogate ad un calciatore; • ritenuto pertanto che il giocatore in questione ha preso parte alla gara in esame, per quanto attiene alla ridetta squalifica, in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Vis Macerata ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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