COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°132 del 09/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN MARCO PETRIOLO avverso sanzioni merito gara San Marco Petriolo – Pievebovigliana, del 22.3.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 125 del 27.3.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°132 del 09/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN MARCO PETRIOLO avverso sanzioni merito gara San Marco Petriolo – Pievebovigliana, del 22.3.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 125 del 27.3.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. San Marco Petriolo la sanzione dell’ammenda di € 200,00 per il comportamento ascritto ad un proprio sostenitore nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. San Marco Petriolo, negando ogni addebito a carico del proprio sostenitore e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento o quantomeno una notevole riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha confermato che un sostenitore, con certezza appartenente al San Marco Petriolo, al suo rientro negli spogliatoi, tra il primo ed il secondo tempo, gli indirizzò diversi sputi, senza colpirlo. Ha riferito che il sig. Fusari Maurizio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra del San Marco Petriolo, resosi conto di quanto stava accadendo, lo protesse frapponendosi fra lui ed il sostenitore, impedendo altresì che questi proseguisse nella sua condotta. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro e la Società reclamante, reputa che il proposto gravame possa essere accolto, sia pur per motivi diversi da quelli esposti dalla Reclamante. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che costituiscono fonte privilegiata di prova, risultano confermati i fatti ascritti al sostenitore dell’odierna Reclamante, come pure che un proprio Dirigente si adoperò efficacemente per contenerne le conseguenze e farli cessare. E’ noto, secondo la normativa Federale vigente, che una società è oggettivamente responsabile dei comportamenti antiregolamentari tenuti dai propri sostenitori: tale responsabilità, tuttavia, è attenuata nei casi in cui la società, nelle persone che la rappresentano, ne abbia impedito la prosecuzione ed abbia agito al fine di farli cessare. Ne consegue, pertanto, una riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. San Marco Petriolo, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 100,00 (Cento/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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