COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 10 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c)Reclamo della F.C.D. VALLE DEL LYS avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale n. 37 del 6.3.2008, con il quale veniva comminata al presidente sig. Bolettieri Roberto l’inibizione sino al 31.5.2008 (gara Valle del Lys/Bajo Dora del 2.3.2008-Campionato I categoria girone C)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 10 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c)Reclamo della F.C.D. VALLE DEL LYS avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale n. 37 del 6.3.2008, con il quale veniva comminata al presidente sig. Bolettieri Roberto l’inibizione sino al 31.5.2008 (gara Valle del Lys/Bajo Dora del 2.3.2008-Campionato I categoria girone C) Con il reclamo in oggetto la F.C.D. VALLE DEL LYS richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio presidente sig. Bolettieri Roberto, contestando la ricostruzione dei fatti così come riportati nel rapporto arbitrale ed affermando in particolare che il medesimo non avrebbe nemmeno potuto colpire il direttore di gara con un calcio, in quanto recentemente operato al menisco. Formulava altresì la ricorrente una serie di doglianze in merito all’operato dell’arbitro, lamentando anche il fatto che il rapporto arbitrale nulla riferiva in merito ad una serie di episodi verificatisi nel corso della gara. Questa Commissione, letto il ricorso e la documentazione ufficiale della gara, sentita la società nella persona del suo presidente che ne ha fatto rituale richiesta, ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva. Invero l’operazione al menisco, avvenuta quindici giorni prima, non ha impedito al presidente del Valle del Lys di presenziare all’incontro, né di tenere un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, tanto da dover essere trattenuto dai suoi stessi giocatori. Il sig. Bolettieri ha infatti confermato tali circostanze in sede di audizione avanti la Commissione Disciplinare, aggiungendo altresì che la sua intenzione era in effetti quella di colpire l’arbitro con un ceffone. Francamente, al di là del fatto che l’arbitro sia stato o meno colpito con un calcio, più o meno lieve, dal sig. Bolettieri (circostanza che comunque non può escludersi soltanto per un’operazione al menisco avvenuta quindici giorni prima) , ritiene codesta commissione che un presidente di società dovrebbe tenere un atteggiamento ben diverso e costituire un esempio per i propri giocatori; la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al sig. Bolettieri appare quindi pienamente congrua ed adeguata alla censurabile condotta tenuta dal medesimo. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il ricorso della VALLE DEL LYS, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130 che non risulta versata.
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