COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORATORIANA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE ROTILIO TOMMASO FINO AL 29.05.08; SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARRELLI PAOLO PER CINQUE GIORNATE; INIBIZIONE DEL SIG. ADELCHI MUCCIANTE FINO AL 31.05.08; AMMENDA DI € 200,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE ATERNO / POLISPORTIVA ORATORIANA DISPUTATA IL 9/03/08 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI (CC.UU. nn° 47, DEL 13.3.08 E 48, DEL 20.3.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 10/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORATORIANA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE ROTILIO TOMMASO FINO AL 29.05.08; SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARRELLI PAOLO PER CINQUE GIORNATE; INIBIZIONE DEL SIG. ADELCHI MUCCIANTE FINO AL 31.05.08; AMMENDA DI € 200,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE ATERNO / POLISPORTIVA ORATORIANA DISPUTATA IL 9/03/08 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI (CC.UU. nn° 47, DEL 13.3.08 E 48, DEL 20.3.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data 04.04.08, la società Polisportiva Oratoriana ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone la riduzione.
Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 46, comma IV, C.G.S., poiché fuori termine, con conseguente preclusione del suo esame nel merito.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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