COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. EMIDIO ODDI, ALLENATORE TESSERATO PER LA ASD PRO CASTEL DI SANGRO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, IL PRIMO DELL’ ART. 5 COMMA I C.G.S., LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA I, E 5, COMMA II C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. EMIDIO ODDI, ALLENATORE TESSERATO PER LA ASD PRO CASTEL DI SANGRO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, IL PRIMO DELL’ ART. 5 COMMA I C.G.S., LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA I, E 5, COMMA II C.G.S. Con nota del 7/02/2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Oddi Emidio, quale allenatore della ASD Pro Castel di Sangro nonché quest’ultima società per rispondere delle violazioni in epigrafe indicate, per aver il primo, espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale, con riferimento alla gara Pro Castel di Sangro – Ripa Teatina del 16/9/07 nel corso della trasmissione televisiva “L’Abruzzo nel Pallone” andata in onda in pari data sulla emittente televisiva TV6, la Società per rispondere di tale comportamento del suo tesserato a titolo di responsabilità ex artt. 4 e 5 CGS. Con la racc. a.r. del 4/3/08 , ritualmente notificata , la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 7/04/2008 , alle ore 16,00 , con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive . Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Andrea Manganelli. Nessuno compariva per i soggetti deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti difensivi. Il rappresentante della Procura, dopo aver esposto le ragioni del deferimento, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, concludendo per l’irrogazione delle sanzioni della squalifica di un mese in danno del sig. Oddi Emidio e dell’ammenda di € 500 in danno della società Pro Castel di Sangro. Osserva la Commissione che la responsabilità dell’Oddi risulta per tabulas, avendo lo stesso riconosciuto nel corso delle indagini svolte dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini della FIGC di aver espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale, anche se in tale occasione ha precisato che tale suo comportamento era stato conseguenza di una forte tensione dovuta ad un periodo non felice della sua squadra. Ha infine aggiunto che dopo tale episodio si era correttamente comportato evitando di incorrere in analoghe situazioni. Ritenuta pertanto la responsabilità dell’Oddi in quanto le frasi pronunciate: “…i guardalinee sono scarsi…io faccio 160 km per venire ad allenare e poi mi ritrovo la domenica degli incapaci…” sono effettivamente lesive della reputazione e del decoro degli organi appartenenti all’AIA, la Commissione valuta come equa la sanzione della squalifica di mesi 1 (uno). Alla società ASD Pro Castel di Sangro, alla quale va conseguentemente la responsabilità del comportamento del suo tesserato, va irrogata la sanzione dell’ammenda di € 500. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al sig. ODDI Emidio la squalifica per mesi 1 (uno) ed alla A.S.D. PRO CASTEL DI SANGRO l’ammenda di € 500,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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