COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA ISCHIA FUTSAL / REAL SANNIO DONNE DEL 23.01.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE A FEMMINILE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA ISCHIA FUTSAL / REAL SANNIO DONNE DEL 23.01.2008 –
CALCIO A CINQUE – SERIE A FEMMINILE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è inammissibile per la parte riguardante
l’ammenda pecuniaria ai sensi dell’art. 45 C.G.S., che dispone la non impugnabilità delle ammende inferiori
ad euro 150,00 per i Campionati Regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile. Altresì, la stessa
C.D.T. ritiene infondato il reclamo nella parte relativa alla squalifica della calciatrice Latte Antonella. Invero,
dalle motivazioni esposte nel reclamo non si evincono elementi idonei a confutare il referto arbitrale, che
configura fonte privilegiata di prova. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, nella parte relativa all’ammenda pecuniaria; di rigettare il
reclamo proposto dalla società Real Sannio Donne; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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