COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL AIROLA – GARA REAL AIROLA / PUGLIANELLO DEL 27.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL AIROLA – GARA REAL AIROLA / PUGLIANELLO DEL 27.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, va rilevato che il calciatore Marzano Angelo, nato il 14.04.1972, attualmente tesserato per la società Calcio Puglianello, ha partecipato alle seguenti gare del corrente Campionato Regionale di Seconda Categoria, ancorché fosse stato squalificato, per una giornata di gara, per recidività in ammonizioni, all’esito dell’ultima gara del precedente Campionato 2006/2007, disputata con la medesima società Calcio Puglianello (precisato che, nella gara del 28.10.2007 – 1^ giornata di campionato 2007/2008 – la società Calcio Puglianello riposava e che la gara della seconda giornata, Real Airola / Calcio Puglianello, di cui al reclamo in esame, non è stata disputata ed è stata recuperata il 27.12.2007): Calcio Puglianello / Real Frasso dell’11.11.2007; Bonea / Calcio Puglianello del 18.11.2007; Calcio Puglianello / Bucciano del 25.11.2007; Moiano 2004 / Calcio Puglianello del 2.12.2007; gara Calcio Puglianello / Rotondi Soccer del 9.12.2007; gara Olimpia S. Salvatore / Calcio Puglianello del 16.12.2007; gara Calcio Puglianello / Airola del 23.12.2007 e Real Airola / Calcio Puglianello del 27.12.2007 (ovvero, quella oggetto del reclamo in esame). Di conseguenza, in occasione della gara de qua, il predetto calciatore Marzano Angelo versava in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, non avendo scontato la squalifica a suo carico. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Real Airola; di infliggere a carico della società Calcio Puglianello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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