COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GAETANO ROMANELLI – GARA G.ROMANELLI / VIRTUS ALBURNI DEL 20.01.08 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GAETANO ROMANELLI – GARA G.ROMANELLI / VIRTUS ALBURNI DEL 20.01.08 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, il calciatore Savino Rosario, nato il 7.02.1972 (oggetto del reclamo), risulta espulso dal campo nella gara Virtus Alburni / Sassano Calcio del 25.11.2007 e squalificato per una giornata di gara, come dal C.U. n. 58 del 17.01.2008, pag. 1404, del C.R. Campania. Dagli accertamenti eseguiti, (al caso di specie si applica il principio dell’automatismo della sanzione, di cui all’art. 22, comma 3, e di cui all’art. 45, comma 2, C.G.S.), è emerso che il predetto calciatore non ha partecipato (né è stato inserito nella relativa distinta ufficiale) alla gara Virtus Alburni / Val Serre del 9.12.2007. Di conseguenza, egli ha scontato la sanzione a proprio carico ed aveva titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Gaetano Romanelli; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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