COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OLEVANESE – GARA EBOLITANA CALCIO / OLEVANESE DEL 21.12.2007 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OLEVANESE – GARA EBOLITANA CALCIO / OLEVANESE DEL 21.12.2007 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Ed invero, appare evidente, dalla lettura chiara degli atti di gara (ed in particolare della distinta allegata al rapporto di gara) che il calciatore Pascale Antonio è stato depennato dalla casella n. 8 della distinta ed ha svolto la funzione di assistente dell’arbitro. Il D’Ambrosio Giovanni, che ha poi effettivamente partecipato alla gara con il n. 8, è in realtà nato nel 1990 e non è, quindi, calciatore “fuori quota”. Dunque, come correttamente rilevato dal G.S.T., nessuna violazione della normativa, in ordine all’impiego di calciatori “fuori quota”, si è configurata. Deve specificarsi anche la circostanza che solo l’eventuale violazione di cui innanzi avrebbe giustificato la richiesta punizione sportiva a carico della reclamata, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., dovendosi escludere che altra irregolarità, quali quelle attinenti agli “adempimenti preliminari alla gara”, possano aver influito sul regolare svolgimento della gara disputatasi. Non può mancarsi di evidenziare, infatti, che le irregolarità lamentate (concretizzatesi, in sostanza, nell’omissione relativa all’obbligo di riportare le variazioni apportate all’elenco di gara, dopo la consegna all’arbitro, anche sulla copia di spettanza della società antagonista) non possano costituire utile presupposto di reclamo di parte, in una lettura organica dell’art. 61 N.O.I.F., dal momento che unica violazione reclamabile è costituita dalla mancata consegna dell’elenco, di cui al comma 1, al capitano o al dirigente dell’altra società, prima dell’inizio della gara (nel solo caso, peraltro, in cui l’arbitro, espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Olevanese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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