COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ACLI SEI DO KAN CICCIANO – GARA ACLI SEI DO KAN CICCIANO / CIMITILE DEL 3.02.2008 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ACLI SEI DO KAN CICCIANO – GARA ACLI SEI DO KAN CICCIANO / CIMITILE DEL 3.02.2008 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è inammissibile per la parte riguardante la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 45, comma 3, C.G.S., che dispone la non impugnabilità delle ammende, inferiori ad euro 50,00, per il Campionato Regionale Juniores. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Acli Sei Do Kan Cicciano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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