COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AZTECA DRAGONI – GARA AZTECA DRAGONI / CASTELLO MATESE DEL 16.02.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AZTECA DRAGONI – GARA AZTECA DRAGONI / CASTELLO MATESE DEL 16.02.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., visti gi atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, alla gara in epigrafe ha partecipato, a favore della società Castello Matese, il calciatore Lancellotti Alfonso, nato il 4.05.1969, che non ne aveva titolo, in quanto gravato da una giornata di squalifica per cumulo di ammonizioni, come dal C.U. n. 70 del 14.02.2008, pag. 1824, del C.R. Campania. Di conseguenza, nella gara in epigrafe (la prima successiva alla pubblicazione della richiamata squalifica), il predetto calciatore era in posizione irregolare gli effetti disciplinari. In ragione del suo utilizzo, la società Castello Matese deve essere quindi sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Azteca Dragoni, di infliggere a carico della società Castello Matese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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