COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 A CARICO DEL CALCIATORE TURCO SAVERIO E FINO ALL’11.8.2008 A CARICO DEL CALCIATORE CIENZO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ROMA CON C.U. N. 131 DEL 13.3.2008 (Gara: REAL OSTIENSE – REAL VELLETRI del 9.3.2008 – Campionato di III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 A CARICO DEL CALCIATORE TURCO SAVERIO E FINO ALL’11.8.2008 A CARICO DEL CALCIATORE CIENZO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ROMA CON C.U. N. 131 DEL 13.3.2008 (Gara: REAL OSTIENSE – REAL VELLETRI del 9.3.2008 – Campionato di III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società REAL VELLETRI ricorre avverso i provvedimenti disciplinari indicati in oggetto; rilevato che la ricorrente, nello scusarsi per l’accaduto, tiene a precisare l’involontarietà del gesto compiuto dal proprio calciatore TURCO SAVERIO, il quale, avvicinatosi all’arbitro insieme ad altri suoi compagni, per chiedere delucidazioni in merito al secondo cartellino giallo, veniva a contatto con i compagni di squadra ed inavvertitamente ed in modo del tutto fortuito calpestava il piede sinistro dell’arbitro con il quale, mentre usciva dal terreno di giuoco, aveva sicuramente una reazione impropria. Rilevato che la Società REAL VELLETRI, per quanto riguarda il calciatore CIENZO ANTONIO, sostiene che le frasi irriguardose erano rivolte ai sostenitori locali e non di certo all’arbitro. Alla luce di quanto sopra chiede una rivisitazione delle sanzioni comminate. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver attentamente letto le carte in possesso, è dell’avviso che non possono essere prese in considerazione le motivazioni di cui sopra, in quanto l’arbitro nel proprio rapporto riferisce che “volontariamente” veniva colpito dal calciatore TURCO SAVERIO, mentre per quanto riguarda il calciatore CIENZO ANTONIO, riferisce che a fine gare si toglieva la maglia ed assumeva atteggiamento minaccioso ed offensivo nei suoi confronti . A questo punto si ritiene che non ci sono margini di accoglimento della richiesta avanzata dalla ricorrente, ritenendo congrue le sanzioni comminate dal competente Giudice Sportivo. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo si incamera.
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