COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 19/2/08 (prot. 2887/523 pf.06- 0700/SP/en) nei confronti di: – MARZIO Antonio, arbitro f.r.; per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40 comma 3 lett. a) b) e c) del regolamento AIA (dovere di improntare il comportamento alla rettitudine ed al rispetto degli altri).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 19/2/08 (prot. 2887/523 pf.06- 0700/SP/en) nei confronti di: - MARZIO Antonio, arbitro f.r.; per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40 comma 3 lett. a) b) e c) del regolamento AIA (dovere di improntare il comportamento alla rettitudine ed al rispetto degli altri). FATTO Con lettera del 17/3/2005, inviata al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti rag. Carlo Tavecchio, l’arbitro F.Q. sig. Antonio Marzio affermava che: “……..in riferimento al Torneo precedente ringraziamo la Lega Nazionale dilettanti per il contributo fattivo e il Comitato Regionale e Provinciale per l’organizzazione tecnica disciplinare, diversamente lamentiamo (anche da parte delle società partecipanti) l’aspetto arbitrale tecnico - organizzativo insufficiente. Nello specifico, il C.R.A. Pugliese ha designato spesso arbitri e assistenti di prima categoria e promozione, non adeguati alla categoria del torneo. Inoltre alla partita inaugurale ha designato un solo arbitro, invece di una terna come previsto, mettendo in difficoltà l’intera organizzazione”. Affidati all’Ufficio Indagini della FIGC gli accertamenti in ordine al comportamento dell’A.F.Q. sig. Antonio Marzio (già deferito alla Procura Arbitrale con nota dell’1/6/05), il Procuratore Federale della FIGC, ritenute le succitate affermazioni del sig. Antonio Marzio, sicuramente ed inequivocabilmente allusive e tese a sollecitare reprimenda nei confronti dell’Organo al quale sono state attribuite le riferite omissioni (così violando il dovere di “improntare il comportamento alla rettitudine e al rispetto degli altri” prescritto dall’art.40 comma lett. c) del Regolamento AIA); deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, il già citato sig. Marzio Antonio A.F.Q. per le violazioni innanzi contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 5/3/08, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti succitate per l’udienza del 31/3/08, nel corso della quale compariva: - l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale; Non compariva il sig. Marzio che però inviava, in data 11/3/08 sue “Deduzioni” scritte a difesa, delle quali veniva data lettura. Dichiarata chiusa la fase dibattimentale, l’avv. Monaco –per la Procura Federale-, preso atto di quanto eccepito dal deferito sig. Marzio con le sue Deduzioni scritte dell’11/3/08 innanzi menzionate, chiedeva: - affermarsi la responsabilità dell’incolpato sig. Antonio Marzio e per l’effetto infliggergli la sanzione della inibizione per anni uno. MOTIVI DELLA DECISIONE Le argomentazioni addotte a difesa dal deferito sig. Antonio Marzio A.F.Q., hanno sostanzialmente confermato la violazione contestata dalla Procura Federale che questa commissione condivide e dalla quale non intende discostarsi. Se infatti è vero –com’è vero- che con la lettera inviata al Presidente della L.N.D. il sig. Marzio aveva inteso “…..richiamare l’attenzione del Presidente Tavecchio solo perché non si verificassero inconvenienti analoghi durante i successivi tornei ….”; ed anche che “…..per quanto riguarda la nostra critica alla designazione degli arbitri preciso che è stata fatta solo perché avremmo gradito direttori di gara più qualificati ….” (testuale dalle dichiarazioni rese al collaboratore dell’Ufficio Indagini il 4/6/07); indubbio appare che con tali espressioni si è inteso sottoporre a critica e quindi sollecitare “reprimenda” nei confronti dei designatori arbitrali attribuendo a loro inadeguate scelte arbitrali e parziali omissioni organizzative. Resta così accertata e confermata la violazione contestata, costituendo le critiche, le segnalazioni e le lamentele succitate un comportamento non improntato né a rettitudine né al rispetto degli organi federali. Aderendo quindi alla richiesta della Procura Federale di affermazione della responsabilità del sig. Antonio Marzio A.F.Q., adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della inibizione di mesi sei. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia DELIBERA infliggersi al sig. Marzio Antonio A.F.Q. la punizione sportiva della inibizione per la durata di mesi sei.
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