COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.C. MARITTIMA – A.C. PARABITA del 9 Marzo 2008 (Reclamo della società A.C. PARABITA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti del dirigente MARTIGNANO Antonio e dei calciatori MARGARITO Cosimo, RICCIO Jacopo e CARICATO Ivan di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 in data 13.3.2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara: A.C. MARITTIMA - A.C. PARABITA del 9 Marzo 2008 (Reclamo della società A.C. PARABITA in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti del dirigente
MARTIGNANO Antonio e dei calciatori MARGARITO Cosimo, RICCIO Jacopo e CARICATO Ivan di cui
alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 in data 13.3.2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
rilevato che il comportamento dei calciatori MARGARITO Cosimo e RICCIO Jacopo, ancorchè violento
ma non estremamente grave, può essere punito per entrambi con la squalifica fino al 31.12.2008;
considerato altresì che la sanzione inflitta a carico del calciatore CARICATO Ivan, che si è limitato ad
un solo tentativo di colpire l’Arbitro senza peraltro riuscirvi, può essere punito con la squalifica fino al
30.9.2008;
rilevato altresì che la gravità dei fatti addebitati al dirigente MARTIGNANO Antonio risulta
adeguatamente punita dal Giudice Sportivo con sanzione che non merita né revisione né riduzione e
che va pertanto confermata;
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi la squalifica al calciatore MARGARITO Cosimo fino al 31.12. 2008;
ridursi la squalifica al calciatore RICCIO Jacopo fino al 31.12. 2008;
ridursi la squalifica al calciatore CARICATO Ivan fino al 30.9. 2008;
confermarsi l’inibizione inflitta al dirigente MARTIGNANO Antonio;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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