COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: S.S. ATLETICO ORSARA – A.C.D. TRINITAPOLI del 30 Marzo 2008 (Reclamo della società A.C.D. TRINITAPOLI in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti dell’assistente BONADIE Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 3.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara: S.S. ATLETICO ORSARA - A.C.D. TRINITAPOLI del 30 Marzo 2008 (Reclamo della società
A.C.D. TRINITAPOLI in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei
confronti dell’assistente BONADIE Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in
data 3.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che nel caso in esame il Sig. BONADIE Michele svolgeva le funzioni di assistente di parte
addetto all’Arbitro;
rilevato che ai sensi dell’art. 45, n. 3 lett. B del Codice di Giustizia Sportiva non sono impugnabili in
alcuna sede le inibizioni e/o le squalifiche fino ad un mese;
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.C.D. TRINITAPOLI e, per l’effetto addebitarsi
la tassa sul conto della stessa.
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