COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S. ZAPPONETA – GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL del 24 Febbraio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S. ZAPPONETA - GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL del 24 Febbraio 2008 (Reclamo della società A.S. ZAPPONETA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori DE FEO Maurizio, CAPOCCHIANO Giuseppe e RIONTINO Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 28.2.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che il comportamento gravemente violento e fortemente censurabile dei calciatori DE FEO Maurizio, CAPOCCHIANO Giuseppe e RIONTINO Giuseppe risulta adeguatamente punito dal Giudice Sportivo le cui sanzioni non meritano modifica o riduzione alcuna; P.Q.M. D E L I B E R A respingersi il reclamo proposto dalla società A.S. ZAPPONETA e, per l’effetto incamerarsi la tassa di € 130,00 versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it