COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale POL. SIDDI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 20.03.2008. Gara Siddi / Lunamatrona del 16.03.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale POL. SIDDI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 20.03.2008. Gara Siddi / Lunamatrona del 16.03.2008. La Pol. Siddi proponeva rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che sanzionava la predetta società con 500,00 Euro di ammenda in quanto si legge nel Comunicato “ i propri sostenitori, dopo essere riusciti ad introdursi nell’atrio degli spogliatoi, riuscivano al 49° minuto del secondo tempo ad entrare nel terreno di gioco.”. E si soggiungeva, inoltre, che in seguito a tali fatti ne scaturiva un parapaglia generale che induceva l’arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti. La Commissione, esaminato il rapporto di gara e preso atto delle dichiarazioni rese dall’arbitro nell’odierna seduta, ritiene che la sanzione inflitta debba essere notevolmente ridotta e contenuta nella misura di Euro 100,00. Lo stesso arbitro, infatti, ha ribadito che effettivamente, durante l’incontro in oggetto, sono entrati nell’atrio degli spogliatoi alcuni tifosi, senza accertare che gli stessi appartenessero ad una squadra od all’altra. Del resto potrebbe presumersi che i tifosi della squadra reclamante, che al momento dei fatti vinceva col risultato di 2 a 1, non avessero motivo di introdursi nel suddetto spazio. Tuttavia, prescindendo da tale considerazione deduttiva, non è stato comunque accertato quanto erroneamente evidenziato dal primo Giudice e pertanto la sanzione inflitta va, comunque,commisurata soltanto a ciò che risulta pacifico ed incontestabile, e cioè al fatto che la Società ospitante non ha provveduto ad evitare l’ingresso di estranei e come tale deve venire sanzionata nella misura anzidetta. Per questi motivi, DELIBERA, in parziale riforma della decisione impugnata, di ridurre la sanzione inflitta ad Euro 100,00, disponendo il non addebito della tassa.
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