COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. CAMPOBELLO DI LICATA (Ag) Avverso Squalifica fino al 31/10/2008 calciatore Cascino Michele C.U.: N° 43 del 12/03/08 GARA Prom. D : Campobello di Licata / Raffadali del 09/03/08 Procedimento 192/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. CAMPOBELLO DI LICATA (Ag) Avverso Squalifica fino al 31/10/2008 calciatore Cascino Michele C.U.: N° 43 del 12/03/08 GARA Prom. D : Campobello di Licata / Raffadali del 09/03/08 Procedimento 192/A La Soc. Campobello di Licata propone appello avverso l'irrogazione della sanzione sopra indicata, sostenendo che il calciatore Cascino, di appena 16 anni, non avrebbe tentato di colpire l'arbitro pur avendo tenuto a fine gara contegno certamente irriguardoso, nell'immediatezza della concessione di un calcio di rigore decisivo per il risultato finale. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: Il regolamento di disciplina non consente di assumere per la decisione una versione dei fatti diversa da quella fornita dal direttore di gara. E' vero tuttavia che può giungersi a determinare un diversa entità della sanzione, purchè resti adeguatamente afflittiva, avuto riguardo all'età del l'incolpato ed al contesto venutosi a formare a fine gara, oltre che alla assenza di conseguenze degne di rilievo del fatto del giovane Cascino. Risulta infatti agli atti, con riferimento ad altre situazioni venutesi a creare a fine gara, che l'arbitro poteva comunque raggiungere senza particolari problemi lo spogliatoi, ben assistito dalla forza pubblica presente. P.Q.M. DELIBERA: Di contenere a tutto il 15/09/2008 la sanzione a carico del calciatore Cascino Michele (A.S.D. Campobello di Licata); Senza addebito di tassa reclamo.
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