COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Francofonte (SR )- Avverso squalifica calciatore Aloi Sebastiano per 2 giornate – Gara Francofonte- Atletico Militello del 30/03/08- Campionato 1° Categoria girone G – C.U. N. 46 del 02/04/08 Procedimento 202/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD Francofonte (SR )- Avverso squalifica calciatore Aloi Sebastiano per 2 giornate – Gara Francofonte- Atletico Militello del 30/03/08- Campionato 1° Categoria girone G – C.U. N. 46 del 02/04/08
Procedimento 202/A
Con rituale appello la società Francofonte chiede una riduzione della squalifica del calciatore in epigrafe in quanto lo stesso si è subito pentito del comportamento tenuto.
La Commissione Disciplinare letti i motivi di ricorso e gli atti di gara osserva:
Il ricorso non può essere preso in considerazione perché non sono impugnabili i provvedimenti statuiti dal G.S. 1° grado (inibizione dei dirigenti fino ad un mese e la squalifica dei calciatori fino a 2 giornate) così come stabilito dell’art. 45 comma 3 lettera a e b del C.G.S.
P.Q.M.
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso della società Francofonte
Con addebito della tassa di Euro 130,00
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