COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Francofonte (SR )- Avverso squalifica calciatore Aloi Sebastiano per 2 giornate – Gara Francofonte- Atletico Militello del 30/03/08- Campionato 1° Categoria girone G – C.U. N. 46 del 02/04/08 Procedimento 202/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Francofonte (SR )- Avverso squalifica calciatore Aloi Sebastiano per 2 giornate – Gara Francofonte- Atletico Militello del 30/03/08- Campionato 1° Categoria girone G – C.U. N. 46 del 02/04/08 Procedimento 202/A Con rituale appello la società Francofonte chiede una riduzione della squalifica del calciatore in epigrafe in quanto lo stesso si è subito pentito del comportamento tenuto. La Commissione Disciplinare letti i motivi di ricorso e gli atti di gara osserva: Il ricorso non può essere preso in considerazione perché non sono impugnabili i provvedimenti statuiti dal G.S. 1° grado (inibizione dei dirigenti fino ad un mese e la squalifica dei calciatori fino a 2 giornate) così come stabilito dell’art. 45 comma 3 lettera a e b del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso della società Francofonte Con addebito della tassa di Euro 130,00
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it