COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP) – Avverso squalifica del calciatore Sansica G.Battista per 5 gare – Gara 1^categoria girone C del 15/03/08 Borg.Terrenove-Calatafimi Don Bosco C.U. N. 44 del 19/03/08 Procedimento 205/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP) - Avverso squalifica del calciatore Sansica G.Battista per 5 gare - Gara 1^categoria girone C del 15/03/08 Borg.Terrenove-Calatafimi Don Bosco C.U. N. 44 del 19/03/08 Procedimento 205/A Ricorre la società Borgate Terrenove avverso il superiore provvedimento a carico del calciatore Sansica G.Battista, ritenendola ingiusta. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali ha rilevato che il ricorso è stato inoltrato con raccomandata del 26/3 u.s. e quindi oltre il termine abbreviato indicato nel C.U.41 del 27/02/08 e successivi. P.Q.M. DELIBERA Di respingere per inammissibilità il ricorso inoltrato dalla società Borgate Terrenove (TP) e per l’effetto di addebitare la dovuta tassa reclamo di €.130,00, non versata.
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