COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. PRIOLO CALCIO (SR) (Avverso omologazione gara per posizione irregolare calciatori La Marca Giuseppe, Frantzis Christos, Gregorini Antonino – GARA: REAL AVOLA/PRIOLO CALCIO del 10.02.2008 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA) – Procedimento 151/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. PRIOLO CALCIO (SR) (Avverso omologazione gara per posizione irregolare calciatori La Marca Giuseppe, Frantzis Christos, Gregorini Antonino – GARA: REAL AVOLA/PRIOLO CALCIO del 10.02.2008 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA) – Procedimento 151/A Con reclamo ritualmente proposto, l’A.S.D. Priolo Calcio si duole della posizione irregolare dei calciatori indicati in oggetto, i quali sarebbero stati utilizzati, a detta della reclamante, privi di regolare tesseramento; Inoltre la copia distinta calciatori della Società Real Avola è mancante degli estremi di identificazione del calciatore Gregorini Antonino; La Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.S., letti gli atti ufficiali dai quali si evince l’effettivo utilizzo del calciatori predetti e curati gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento, osserva: Tutti i calciatori in argomento risultano regolarmente tesserati per la Società Real Avola da data anteriore a quella della gara reclamata. In ordine alla asserita mancata identificazione del calciatore Gregorini Antonino, questa Decidente, sentito l’arbitro ed acquisita agli atti la dichiarazione rilasciata dallo stesso accompagnata da copia della distinta calciatori della Società Real Avola riportante gli estremi della tessera federale appartenente al calciatore Gregorini Antonino, estremi erroneamente non riportati nella copia distinta rilasciata alla Società ricorrente; acquisita anche copia del tesserino federale relativo al predetto calciatore; P.Q.M. DELIBERA: Di rigettare il reclamo come sopra proposto e di addebitare la tassa pari ad Euro 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it