COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. ARLOTTA GIUSEPPE (PRESIDENTE PILA SPORT P.S.C. A.R.L.); 2) SIG. ROMEO CARMELO (CAPITANO DELLA SQUADRA E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE IN OCCASIONEDELLA GARA: LIBERTAS BORGO MOLARA – PILA SPORT P.S.C. A.R.L. del 29.09.2007) 3) SOCIETA’ PILA SPORT P.S.C. A.R.L. Proc. n. 148/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. ARLOTTA GIUSEPPE (PRESIDENTE PILA SPORT P.S.C. A.R.L.); 2) SIG. ROMEO CARMELO (CAPITANO DELLA SQUADRA E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE IN OCCASIONEDELLA GARA: LIBERTAS BORGO MOLARA – PILA SPORT P.S.C. A.R.L. del 29.09.2007) 3) SOCIETA’ PILA SPORT P.S.C. A.R.L. Proc. n. 148/A - Considerato che la Procura Federale con nota del 14.2.2008/2767-331 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’Art. 38 comma 1) N.O.I.F. . e 40 Regolamento L.N.D. e la Società Art. 4 commi 1 e 2 ) C.G.S.; - Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 1 Aprile 2008 con inzio alle ore 15.30; - Dato atto che alla predetta udienza è presente: Nessuna delle parti deferite; - Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: - “Ritenere responsabili dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Arlotta Giuseppe la inibizione a tutti gli effetti per mesi 6 (sei), al Sig. Romeo Carmelo la squalifica a tutti gli effetti per mesi 3 (tre), alla Società Pila Sport l’ammenda di Euro 2.000,00 (duemila)”; - Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna - Visti gli Artt. 1 comma 1) C.G.S; 38 comma 1 N.O.I.F.; 40 comma 1 Regolamento L.N.D. e 4 commi 1 e 2 ) C.G.S. in relazione all’Art. 38 comma 1 N.O.I.F.; - Ritenuto che i soggetti deferiti devono rispondere delle violazioni di norma regolamentari, meglio specificate nell’atto di deferimento; - E la Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in relazione a quanto posto in essere dai suoi tesserati; - DELIBERA: - Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: - Al Sig. Arlotta Giuseppe (Presidente Pila Sport l’inibizione con gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 6 (sei); - Al Sig. Romeo Carmelo (capitano della squadra e Dirigente accompagnatore in occasione della gara in epigrafe specificata; - La squalifica a tutti gli effetti per mesi 3 (tre) alla Società Pila Sport P.S.C. A.R.L., l’ammenda di Euro 2.000,00 (duemila) per l’operato posto in essere dal suo Presidente e dal tesserato Romeo Carmelo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. - La presente delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale.
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