COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BONGIARDINA SALVATORE ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI SIRACUSA – Proc. N. 60/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 9/04/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BONGIARDINA SALVATORE ARBITRO EFFETTIVO
DELLA SEZIONE A.I.A. DI SIRACUSA –
Proc. N. 60/B
Il Procuratore Federale,
esaminata la relazione dell’Ufficio Indagini datata 12.07.2007 (Rif. 427 IN 2006-2007) e i relativi documenti allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento;
Rilevato che con nota del 03.04.2007 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha inoltrato all’Ufficio Indagini una denuncia pervenuta dal Procuratore Arbitrale Nazionale, il quale ha trasmesso copia della documentazione avente ad oggetto presunte violazioni disciplinari attribuite all’associato Salvatore Bongiardina, arbitro effettivo della Sezione di Siracusa;
Rilevato, che in data 28.02.2007, in occasione dell’intervallo della gara Scicli – Noto valevole per il Campionato di Promozione della Sicilia, il Sig. Bongiardina, nelle sue funzioni di assistente arbitrale della stessa, ha tentato di influenzare l’arbitro designato, il Sig. Davide Musumeci, nella conduzione della partita, invitandolo ad assumere un atteggiamento più morbido nei confronti della squadra di casa, che in quel momento perdeva per 1 a 0, al fine di evitare il degenerare delle contestazioni del pubblico casalingo che già avevano preso corpo nel corso del primo tempo;
Considerato che le predette circostanze, denunciate dal Sig. Musumeci, sono state confermate dall’altro assistente designato per la gara in questione, il Sig. Alfredo Bellavia, e parzialmente ammesse dallo stesso Bongiardina in sede di audizione innanzi al collaboratore dell’Ufficio Indagini;
Ritenuto, pertanto, che la condotta sopra descritta integra gli estremi delle violazioni di cui all’Art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’Art. 40, commi 1 e 2, lett.a) e b) del regolamento A.I.A. (di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 31.10.2006, in vigore all’epoca dei fatti), ascrivibili all’arbitro effettivo Salvatore Bongiardina;
Ritenuto che trattasi di comportamento violativi di disposizioni federali e regolamentari non di natura associativa e, come, tale assoggettabile, ex Art. 3 del regolamento A.I.A., agli organi Federali di giustizia sportiva;
Ritenuto che ai sensi dell’Art. 30 comma 1 del C.G.S. svolgendo l’ A.E. Bongiardina Salvatore attività in ambito territoriale è competente a conoscere del deferimento la Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Sicilia;
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Alessandro Avagliano approvata dal Procuratore Federale Vicario Avv. Alfredo Mensitieri;
Visto l’Art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva
DEFERISCE,
Alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia:
L’arbitro effettivo Salvatore Bongiardina della Sezione di Siracusa per rispondere delle violazioni di cui all’Art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’Art. 40, comma 1, del regolamento A.I.A. (di cui al Comunicato n. 20 del 31.10.2006, in vigore all’epoca dei fatti), per aver il 28.02.2007 cercato di influenzare l’A.E. Davide Musumeci nella direzione della gara Scicli – Noto, così come descritto nella parte motiva.
All’udienza dibattimentale, che ha avuto luogo Martedì 1 Aprile 2008 con inizio alle ore 15.30, è presente il soggetto deferito, Sig. Bongiardina Salvatore;
Lo stesso ha dichiarato che il suo intervento con l’Arbitro della gara è stato frainteso ed erroneamente interpretato, elementi di giudizio, alterati nel loro sincero significato che hanno, solo così, generato l’odierno rinvio a giudizio.
Sostiene che non ha inteso influenzare il collega Arbitro nella direzione di gara, ma di consigliarlo ad una maggiore attenzione avendo, a suo giudizio, constatato che durante il primo tempo dell’incontro “spesso si trovava lontano nelle varie fasi di giuoco” “non stava con la testa” di “essere più attento nelle valutazioni tecniche e disciplinari”, onde evitare che “l’incontro degenerasse”, stante l’acceso clima in cui l’incontro stesso si era caratterizzato.
Dichiarava, anche, che quanto riferito dall’Arbitro, in proposito, non rispondeva a verità;
Il rappresentante la Procura Federale, a questo punto, gli contesta che il contenuto della denuncia dell’Arbitro, oltre a non presentare alcun carattere di avversata strumentalità, è confermata dalla deposizione rilasciata all’Inquirente dal 2° assistente dell’incontro Sig. Bellavia Alfredo, che precisava, inoltre, che il Direttore di gara, rigettava la richiesta formulata dal collega Bongiardina Salvatore invitandolo ad un maggiore controllo, alle sue funzioni ed alla calma;
Al termine della fase dibattimentale sono state raccolte le conclusioni e le richieste delle parti in causa:
1) Procura Federale: ritiene il Sig. Bongiardina Salvatore, responsabile dei capi di imputazione, di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendogli l’inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. per mesi 2 (due);
2) Bongiardina Salvatore: insiste sulle motivazioni addotte a difesa e si rimette al giudizio di questa Commissione Disciplinare;
Non c’è dubbio che la natura, il contenuto e la tipologia della condotta posta in essere dal Sig. Bongiardina Salvatore non depone a suo favore ove si tenga in considerazione solamente che non rientra nei compiti e nelle facoltà di un Assistente, sia pure ufficiale, formulare rilievi di natura tecnica e comportamentali devoluti a ben altri Organi competenti in materia;
Appare del tutto inequivocabile che la condotta posta in essere dal Bongiardina è meritevole di censura, convincimento che trova la sua proposizione dalle risultanze dell’attività istruttoria curata dall’Inquirente e dalle stesse deposizioni fornite dagli interessati compresa quella stessa del Bongiardina.
Così osservando, si
DELIBERA:
Ritenere il Bongiardina Salvatore A.E. A.I.A. Sezione di Siracusa, responsabile del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, dibattimentale allo stesso notificato, infliggendogli la inibizione a svolgere qualsiasi attività ed a qualsiasi titolo in seno alla F.I.G.C. per mesi 2 (due);
La presente delibera va notificata all’interessato, al Presidente della F.I.G.C., alla Procura Federale, all’Associazione Italiana Arbitri, alla Procura Arbitrale, al C.R.A. Sicilia e alla Sezione A.I.A. di Siracusa.
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