2008 COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 221 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dal G.S. Strada avverso la decisione con la quale il G.S.T. di Arezzo ha squalificato, per due mesi e mezzo, l’allenatore Sig. Remo Bardelli. (C.U. n. 35 /2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 221 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dal G.S. Strada avverso la decisione con la quale il G.S.T. di Arezzo ha squalificato, per due mesi e mezzo, l’allenatore Sig. Remo Bardelli. (C.U. n. 35 /2008). Il provvedimento sopra evidenziato viene impugnato dal G.S. Strada il quale ne contesta la motivazione: “ Allontanato per condotta offensiva e minacciosa nei confronti del D.G., dopo la notifica del provvedimento si posizionava in tribuna continuando nelle offese fino al termine della gara”. Sostiene la reclamante che il tesserato non ha offeso il D.G. ed ha abbandonato il terreno di gioco, dopo l’espulsione, in modo civile. Afferma inoltre che se quegli avesse offeso l’arbitro, l’ufficiale di gara non avrebbe potuto identificarlo stante la distanza delle tribune dal campo di giuoco, identificazione inoltre impossibile data la presenza di circa 80/100 spettatori. Nel chiedere la riduzione della sanzione esercita il diritto di essere ascoltata in sede di esame del reclamo. In data odierna, a mezzo fax, la Società G.S. Strada ha comunicato che” …il Sig. Bardelli non potrà essere presente all’esame del ns. ricorso…” A tal proposito il Collegio deve ancora una volta ricordare che il diritto a partecipare alla discussione del reclamo compete unicamente a chi ha sottoscritto il reclamo per cui nel caso di specie il soggetto autorizzato ad intervenire è esclusivamente il Presidente della Società, nella sua qualità di sottoscrittore del gravame. In ordine al merito il Collegio osserva che le motivazioni addotte consistono nel negare, in maniera molto semplicistica, i comportamenti del proprio allenatore. Peraltro è da rilevare come, se il Bardelli non ha indirizzato al D.G. né minacce né offese, la richiesta conclusiva del reclamo avrebbe dovuta essere, previa produzione di prova concreta, di proscioglimento e non di “ riduzione” della squalifica. In ogni caso l’esame degli atti ufficiali della gara, aventi – come noto – il carattere di prova privilegiata, preclude l’accoglimento del reclamo, avendo l’arbitro ben precisato le offese rivoltegli in occasione dell’espulsione (rapporto di gara) e di averlo riconosciuto sulle tribune (supplemento di rapporto) per il vistoso giubbotto rosso che indossava nel muoversi urlando ulteriori improperi. P.Q.M. la C.D.T. respinge il reclamo disponendo doversi incamerare la tassa relativa .
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