COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 210/stagione sportiva 2007/08 Gara Sticciano – Roccastrada (2-1) del 24/02/08. Campionato di III categoria. In C.U. n.31 del 27/02/08 D.P. di Grosseto.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 210/stagione sportiva 2007/08 Gara Sticciano – Roccastrada (2-1) del 24/02/08. Campionato di III categoria. In C.U. n.31 del 27/02/08 D.P. di Grosseto. Reclama la società Roccastrada avverso la squalifica fino al 26/08/08 dell’allenatore Gorelli Andrea il quale “allontanato per offese al D.G. al termine della gara, reiterando tale comportamento, poneva in essere un comportamento aggressivo nei confronti del D.G. lanciandogli, da una distanza di circa due metri una borraccia di plastica piena che fortunatamente non lo colpiva per un pronto riflesso del D.G. stesso”. La reclamante, con sintetico gravame, ammette il comportamento offensivo, escludendo tuttavia il lancio della borraccia. Chiede una riduzione della sanzione e di essere udita dalla C.D. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma il comportamento del Gorelli ed il lancio della borraccia. La reclamante, ancorché ritualmente convocata, non si è presentata all’udienza. Il Collegio così motiva. La difesa della reclamante appare scarna e priva di elementi idonei a confutare la tesi dell’arbitro. E’ fatto notorio che la norma disciplinare conferisce alla versione dell’arbitro la valenza di prova privilegiata pertanto, in assenza di riscontri oggettivi e sulla base della mera negazione del fatto, la C.D. non può che respingere il reclamo. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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