COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA INTERPROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA (239) – Stagione Sportiva 2007/08 . Reclamo della S.S Virtus Asciano avverso dec. Del G.S.T della delegazione di Siena . Esito gara Virtus Asciano – Asta del 12.03.2008 valida per la Coppa Interprovinciale di Terza categoria.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA INTERPROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA (239) – Stagione Sportiva 2007/08 . Reclamo della S.S Virtus Asciano avverso dec. Del G.S.T della delegazione di Siena . Esito gara Virtus Asciano – Asta del 12.03.2008 valida per la Coppa Interprovinciale di Terza categoria. Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Virtus Asciano ricorre avverso la decisione della del Giudice Sportivo della Delegazione di Siena che ha deliberato di infliggere alla stessa reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 ( C.U 34 del 21.03.2008 ) considerato che il provvedimento emesso riguarda una gara della “ seconda edizione del Torneo Coppa delle province” il quale soggiace ad apposito regolamento emanato e reso pubblico con allegato al C.U 10 del 30.08.2007 ( Comitato Regionale Toscana ) visto come l’art 7 comma 2 di detto regolamento reciti testualmente “…omissis….trattandosi di competizione a rapido svolgimento , le decisioni di carattere tecnico adottate dal giudice Sportivo territoriale , inerenti il risultato delle gare , sono inappellabili……omissis ….” considerato che nel caso in questione, sia stato instaurato un contenzioso in contrasto con le norme regolamentari dichiara inammissibile il proposto reclamo. Quanto sopra e’ assorbente anche di ulteriore motivo di inammissibilita’ risultante dagli atti trasmessi a questo Collegio che non risultano notificati alla controparte secondo quanto previsto dall’art. 33 comma 5 C.G.S. P.Q.M La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa
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