COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 238 / Stagione sportiva 2007/08 Gara Lanciotto – Pistoia Nord ( 0-0 ) del 16/03/08. Campionato Giovanissimi Regionali. In C.U. n.40 del 20/03/08 del C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 238 / Stagione sportiva 2007/08 Gara Lanciotto – Pistoia Nord ( 0-0 ) del 16/03/08. Campionato Giovanissimi Regionali. In C.U. n.40 del 20/03/08 del C.R.T. Reclama la società Pistoia Nord avverso la squalifica per quattro gare inflitta dal G.S. al calciatore Pierucci Tommaso il quale “ a fine gara spingeva a terra un calciatore avversario. Di poi, tentava di colpirlo. Alla notifica del provvedimento disciplinare conseguente offendeva l’arbitro”. La reclamante sostiene una versione dei fatti diversa da quella fornita dal D.G. negando sia il comportamento del proprio tesserato verso l’avversario sia quello verso l’arbitro così come raffigurato in atti. In altri termini, non vi sarebbe stata alcuna spinta, ma soltanto una richiesta di chiarimento verso l’altro calciatore, il quale avrebbe posto in essere una reazione: da ciò “l’abbraccio” del Pierucci per tenere fermo l’altro e quindi il contatto. Nulla nei confronti dell’arbitro. Il D.G. chiarisce con dovizia di particolari il comportamento del Pierucci verso l’avversario nonché le frasi da questo rivoltegli. Il Collegio così motiva. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Il comportamento dal calciatore Pierucci appare chiaramente descritto in atti e la sua condotta deve essere sanzionata alla stregua di un atto violento seguito da frasi offensive verso il D.G. In questi casi, la sanzione deve essere severa in quanto, casistiche come quella enunciata, al di la dell’effettiva violenza dei gesti, sono potenzialmente portatrici di disordini e di fatti ben più gravi di quello che oggi viene esaminato. Infatti, giova ricordare, che non è infrequente il manifestarsi di fatti violenti di ampia portata che sono nati da un semplice diverbio fra partecipanti alla gara. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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