F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE 2008 1. RECLAMO DEL SIG. DURO PANFILO DEL 18.1.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA RELATIVA ALLA INIBIZIONE FINO AL 18.11.2012 (Del. Comm. Disc. Terr. C.R.E.R. Com. Uff. n. 28 del 16.1.2008).
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE 2008
1. RECLAMO DEL SIG. DURO PANFILO DEL 18.1.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA RELATIVA ALLA INIBIZIONE FINO AL 18.11.2012
(Del. Comm. Disc. Terr. C.R.E.R. Com. Uff. n. 28 del 16.1.2008).
Con reclamo 18.01.2008 il Sig. Duro Panfilo, Vice Presidente della A.C. Ravenna Lidi, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna (Com.Uff. n. 28 del 16.01.08), relativa alla inibizione fino al 18.11.2012. Con i motivi scritti, erroneamente inviati alla Commissione Disciplinare Nazionale e da questa trasmessi alla Corte di Giustizia Federale, il reclamante ha contestato la rispondenza al vero di quanto contenuto nel referto arbitrale concludendo per il suo proscioglimento. All’udienza del 26/03/2008, davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, nessuno è comparso per il ricorrente. Osserva preliminarmente questa Corte che il reclamo è inammissibile ex art. 31, comma 1, C.G.S., atteso che la C.G.F. adita è giudice di secondo grado avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso.
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