F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE 2008 2. RICORSO DEL CALCIATORE ANDREA COLABRARO DEL 24.1.2008 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO RELATIVA ALLA SQUALIFICA FINO AL 20.11.2008 (Del. G.S. presso D.P. di Catanzaro Com. Uff. n. 38 del 27.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE 2008
2. RICORSO DEL CALCIATORE ANDREA COLABRARO DEL 24.1.2008 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO RELATIVA ALLA SQUALIFICA FINO AL 20.11.2008
(Del. G.S. presso D.P. di Catanzaro Com. Uff. n. 38 del 27.11.2007)
Con ricorso 24.01.08 Colabraro Andrea, tesserato per la “A.S.D. San Vito Calcio” di San Vito Ionio, partecipante al Campionato di 3a Categoria – girone “G”, ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo. Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro (Com.Uff. n. 38 del 27.11.2007) relativa alla squalifica per responsabilità oggettiva comminatagli fino al 20.11.2008. Con i motivi scritti il ricorrente, che in occasione della disputa della gara di Campionato Casciolino/San Vito Calcio del 19.12.2007 rivestiva la qualifica di Capitano, ha eccepito di avere successivamente accertato, a seguito di indagini da lui svolte, che il suo compagno di squadra che aveva, seppure involontariamente, colpito l’arbitro, era stato Luca Giorgio, come emergeva da una sua dichiarazione scritta del 22.01.2008; chiedeva, pertanto, l’annullamento della sanzione disciplinare inflittagli stante la sua estraneità ai fatti. Alla seduta del 26/03/2008, davanti alla C.G.F. – Sezioni Unite, nessuno è comparso per il ricorrente. Ciò premesso, la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – osserva che l’organo investito della revocazione deve pronunciarsi, ex art. 39, comma 4, C.G.S., pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso. Nel caso di specie non appaiono sussistenti i presupposti tassativamente previsti ex art. 39, comma 1, C.G.S.. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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