F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE 2008 6. RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING TERRANOVA DEL 9.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. RELATIVAMENTE ALLA CONTROVERSIA CON L’ALLENATORE CARLO MARINI (Del. Coll. Arb. della L.N.D. Com. Uff. n. 3 del 1.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE 2008 6. RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING TERRANOVA DEL 9.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. RELATIVAMENTE ALLA CONTROVERSIA CON L’ALLENATORE CARLO MARINI (Del. Coll. Arb. della L.N.D. Com. Uff. n. 3 del 1.12.2007) Fatto La società A.S.D. Sporting Terranova, con atto spedito in data 9 febbraio 2008, ha proposto ricorso avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata nel C.U. n. 3 del 1° dicembre 2007, con la quale è stato fatto “obbligo alla società Sporting Terranova, di pagare in favore del sig. Marini Carlo, la somma di € 4.000,00 oltre interessi legali a fare data dalla stipula del contratto e sino all’effettivo soddisfo”. La ricorrente, con l’atto di gravame, ha lamentato di non avere mai ricevuto “l’atto di avvio del procedimento che si è concluso con la delibera” impugnata con conseguente lesione del “diritto alla difesa” e che “nessuna somma è dovuta all’allenatore considerato che è stato squalificato per ben 195 giorni per sua colpa, provocando alla scrivente un ingente danno”. La Corte di Giustizia Federale - Sezione Unite - all’udienza del 26 marzo 2008, udita la relazione del componente all’uopo delegato – si è, quindi, riservata di decidere. Motivi Il ricorso è inammissibile in quanto la decisione emessa dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti è inappellabile. Il contratto in data 20 settembre 2006, stipulato tra la A.S.D. Sporting Terranova ed il Sig. Carlo Marini, riporta in calce l’accordo tra società della L.N.D. e allenatori, il quale, al patto 6, espressamente sancisce che “qualsiasi controversia sollevata in merito all’interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati sarà risolta dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti. La Società e l’allenatore si danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come diretta ed irrevocabile espressione della volontà delle parti”. Tale formula induce a ritenere che il lodo oggetto del presente giudizio ha natura di arbitrato irrituale, che – secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione – consiste nell’ “affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà” (Cass. civ., Sez. I, sent. 2 luglio 2007, n.14972). La natura negoziale del lodo oggi impugnato è indirettamente confermato anche dal disposto dell’art. 34 dello Statuto della F.I.G.C., che, al comma 4, specifica quali sono gli “organi della giustizia sportiva”, tra cui non è annoverato alcun Collegio arbitrale, ed al successivo comma 10 precisa che “la Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale. Inoltre, la Corte di giustizia federale: a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione; b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dal Giudici sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni disciplinari territoriali; c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all’esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate; d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali”. Appare evidente, quindi, che il Collegio Arbitrale de quo non costituisce un organo della giustizia sportiva e dirime le controversie tra società ed allenatori mediante uno strumento negoziale, non impugnabile innanzi a questa Corte di Giustizia Federale. Ad ulteriore conferma di tale approdo, va sottolineato che l’art. 94/ter, comma 13, N.O.I.F., dispone che “il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva”. Tale normativa conferma, quindi, che il negozio che disciplina il contenzioso tra società ed allenatore ha carattere definitivo, tanto da essere immediatamente applicabile. Inoltre, va sottolineato che l’art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che “il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. Dal complesso delle norme innanzi richiamate appare evidente che il lodo arbitrale de quo ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile davanti a questa Corte di Giustizia Federale. Il ricorso proposto dalla A.S.D. Sporting Terranova avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata nel Com.Uff. n.3 del 1 dicembre 2007, non è suscettibile di appello. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per inappellabilità del lodo emesso dal Collegio Arbitrale.
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