COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 083 del 11/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DAL PRESIDENTE OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO CORSI SANDRO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO – STRONCONE DISPUTATA IL 16.03.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 76 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 083 del 11/04/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL PRESIDENTE OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO CORSI
SANDRO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO -
STRONCONE DISPUTATA IL 16.03.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 76 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO
20.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER INIBIZIONE FINO AL 30.06.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il citato Presidente, adducendo i seguenti motivi:
eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dall’audizione dell’arbitro della gara e dal ricorrente medesimo è emerso che le frasi
pronunciate dal Sig. Sandro Corsi hanno avuto tenore meramente offensivo e non anche
minaccioso.
Ciò posto, pur tenendo conto del fatto che la condotta sopra descritta è stata posta in
essere dal Sig. Corsi durante un periodo di inibizione e che quindi si verte in ipotesi di recidiva
specifica, si ritiene equo contenere la sanzione dell’inibizione fino al 31/05/2008.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto e per l’effetto, riduce l’inibizione dal 30/06/2008 al 31/5/2008.
_ ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA DI RECLAMO.
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