COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 083 del 11/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. BAGNAIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BAGNAIA – TRASIMENO 92 DISPUTATA IL 16.03.2008 A BAGNAIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 46 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 20.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 083 del 11/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. BAGNAIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BAGNAIA – TRASIMENO 92 DISPUTATA IL 16.03.2008 A BAGNAIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 46 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 20.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CARCIANI PATRIZIO PER CINQUE GARE; - PER AMMENDA DI €. 250,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda alla società, la Commissione ritiene che essa sia giustificata, tenuto conto degli episodi che sono scaturiti dalla omessa custodia del cancello di ingresso al terreno di gioco; ciò nonostante appare equo contenere la sanzione pecuniaria in €. 150,00. Per ciò che concerne la squalifica al calciatore Carciani Patrizio si rileva che il comportamento tenuto dal medesimo, pur grave non ha messo in concreto pericolo l’incolumità dell’arbitro, pertanto la squalifica può essere ridotta a quattro giornate di gara. P.Q.M. Accoglie il reclamo proposto dalla società U.S. Bagnaia e per l’effetto riduce l’ammenda alla società ad €. 150,00 e la squalifica al calciatore Carciani Patrizio a quattro giornate di gara. •ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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