COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 16/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRAMUTOLESE AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.61 DEL 3.1.2008, RELATIVE ALLA GARA DEL 30.12.2007 OLIMPIA SPORT TITO – TRAMUTOLESE.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 16/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRAMUTOLESE AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.61 DEL 3.1.2008, RELATIVE ALLA GARA DEL 30.12.2007 OLIMPIA SPORT TITO - TRAMUTOLESE. LETTO il reclamo ritualmente proposto dalla società TRAMUTOLESE avverso le decisioni del G.S., pubblicate sul CU n. 61 del 3.01.2008 e relative alla gara del 30.12.2007 tra l’Olimpia Sport Tito e la Tramutolese; LETTI gli atti ufficiali di gara; ASCOLTATA la società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta, nonché il Direttore della gara; ESEGUITO ogni altro accertamento di rito; ACCERTATO che al 42° del s.t., a seguito di un fallo di gioco ai danni di un calciatore della società Tramutolese, quest’ultimo colpiva con una manata alla nuca l’avversario, determinando la sua successiva reazione che scatenava una rissa che vedeva partecipare calciatori e dirigenti di entrambe le società; ACCERTATO, altresì, che detta rissa durava circa quattro minuti e vedeva coinvolte numerose persone – circa 30/40 - e che il D.G. si vedeva costretto a sospendere la gara perché impossibilitato a prendere i provvedimenti del caso; EVIDENZIATO, inoltre, che la gravità dei fatti è confermata dall’intervento dei Carabinieri della stazione di Tito, i quali con comunicazione inviata in data 6.2.2008, informavano questa Commissione che, in relazione ai fatti occorsi durante la gara del 30.12.2007, era stata aperta un’ attività di indagine, per l’individuazione di tutti i responsabili; CONSIDERATO che le argomentazioni della società reclamante non trovano riscontro alcuno nella espletata istruttoria e negli atti ufficiali di gara, in quanto il D.G. ha affermato che alla rissa partecipavano calciatori e dirigenti di entrambe le squadre e che vi era la impossibilità di adottare i provvedimenti previsti; RILEVATO che la giurisprudenza della C.A.F. in materia è univoca nel ritenere che, quando la situazione di tensione e di turbamento venutasi a creare in campo è tale da non essere più tenuta sotto controllo dal D.G., il quale è impossibilitato ad adottare i provvedimenti in sua facoltà (CAF 32/17-5-01/3) la gara deve essere sospesa; EVIDENZIATO, infine, che da un’ attenta lettura degli atti e della istruttoria espletata è emerso un comportamento gravemente violento da parte del signor PAGANO ANGELO, nt il 13.11.1963, tesserato della società Olimpia Sport Tito, il quale, pur non essendo in distinta, entrava sul terreno di gioco, prendendo parte attiva alla rissa, colpendo con calci e pugni dirigenti e calciatori avversari e che tale comportamento, sulla base della sola lettura degli atti ufficiali, non è stata debitamente sanzionata dal G.S.; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo, confermando le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 61 del 31.01.2008; - infligge al signor PAGANO Angelo, nt il 13.11.1963, tesserato della società Olimpia Sport Tito, la squalifica fino al 30.06.2009; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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