COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 16/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARCONIA AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE AGNETA BRUNO, COME DA CU N. 88 DEL 26.03.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 16/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARCONIA AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE AGNETA BRUNO, COME DA CU N. 88 DEL 26.03.2008. LETTO il reclamo ritualmente proposto dalla società ATLETICO MARCONIA relativamente alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore AGNETA Bruno, come da CU n. 88 del 26.3.2008; LETTI gli atti ufficiali; ASCOLTATA la società reclamante; PRESO ATTO che dagli atti ufficiali di gara emerge che, a fine gara, il calciatore Agneta Bruno manteneva un comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti del D.G.; CONSIDERATO che a norma dell’art. 19, lettera 4, ai calciatori responsabili di condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti del D.G. si applica la sanzione minima di 2 giornate di squalifica; RITENUTO, pertanto, di dover ridurre al minimo edittale la squalifica al giocatore AGNETA BRUNO, essendosi lo stesso limitato ad un comportamento solo ingiurioso ed irriguadoso nel confronti del D.G., a cui va aggiunta la recidività per la quarta ammonizione; P.Q.M. - in parziale accolgimento del proposto ricorso, riduce la squalifica del calciatore Agneta Bruno a complessive 3(tre) gare, una per la recidività nelle ammonizioni e due per il comportamento ingiurioso ed irriguardoso; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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