COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MELDOLESE avverso squalifica per 6 giornate calc. GUARDIGLI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 19.3.2008 gara PANIGHINA – MELDOLESE del 19.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MELDOLESE
avverso squalifica per 6 giornate calc. GUARDIGLI FABIO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 19.3.2008
gara PANIGHINA – MELDOLESE del 19.3.2008
Il ricorso dell’A.S.MELDOLESE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata e che non si è presentata all’odierno dibattimento, non può essere preso in esame in quanto inoltrato oltre i termini previsti dall’art.46 comma 4 del C.G.S.(“I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla C.D. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.MELDOLESE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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