COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CIVITELLA F.C. avverso squalifica per 5 giornate calc. CROCIANI ANDREA e FUCCI ENRICO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 38 del 2.4.2008 gara CIVITELLA – VERTICAL del 30.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CIVITELLA F.C. avverso squalifica per 5 giornate calc. CROCIANI ANDREA e FUCCI ENRICO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 38 del 2.4.2008 gara CIVITELLA – VERTICAL del 30.3.2008 L’A.S.CIVITELLA F.C. ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati sostenendo che : 1) il calc.CROCIANI, capitano dell’A.S.CIVITELLA F.C., dopo l’annullamento di una rete a favore di detta compagine “si avvicinava al Direttore di gara per chiedere quale fosse il motivo di questo secondo annullamento; non avendo risposte, reiterava tale richiesta con l’unico risultato finale di ricevere il cartellino rosso di espulsione”; 2) il cal.FUCCI, subentrato nella funzione di capitano “tentava anch’egli invano di ottenere spiegazioni”. “ll risultato di questo secondo tentativo era decretato dalla sua espulsione”. “Le richieste di spiegazioni, anche in maniera animata, ci sono state, ma nessuno dei presenti riporta di aver assistito ad un contatto o aver ascoltato parole di minaccia rivolte al Direttore di gara”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che : 1) il calc.CROCIANI, capitano dell’A.S.Civitella F.C., espulso per avergli rivolto frasi offensive, nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava le esternazioni; 2) il calc. FUCCI, divenuto capitano, gli urlava, faccia a faccia, frasi offensive; 3) che in precedenza, entrambi erano stati ammoniti; - ritenuto che il comportamento, pur deplorevole, messo in atto dai predetti calciatori possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 4 le giornate di squalifica dei calc.CROCIANI ANDREA e FUCCI ENRICO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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