COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – Coppa Emilia Romagna RECLAMO PROPOSTO DA A.S. GNU TIM per presunta irregolarità gara GNU TIM – REAL PANIGAL del 27.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CALCIO A CINQUE - Coppa Emilia Romagna
RECLAMO PROPOSTO DA A.S. GNU TIM
per presunta irregolarità
gara GNU TIM – REAL PANIGAL del 27.3.2008
L’A.S. GNU TIM eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata per “l’utilizzo da parte della società REAL PANIGAL del giocatore SCARPETTI LUCA. Al giocatore in esame, secondo il C.U. 37 del 19.3.2008 era stata comminata la squalifica di una giornata per somma recidiva di ammonizioni, da scontare la partita seguente della competizione. Nella gara successiva in esame il giocatore è stato irregolarmente impiegato, come risulta pure dalla distinta di formazione consegnata all’arbitro ed alla nostra società. Pertanto, visto l’illecito, chiediamo la non omologazione della gara secondo le norme vigenti”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 37 del C.R.E.R., datato 19.3.2008, il calc. SCARPETTI LUCA risulta squalificato per 1 giornata di gara per II^ ammonizione;
- valutato, pertanto, che il calc. SCARPETTI LUCA abbia partecipato, nelle file dell’A.S.REAL PANIGAL, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : Gnu Tim 4 – Real Panigal 5) senza averne titolo , in quanto la predetta squalifica non era stata ancora scontata;
- visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all’A.S.REAL PANIGAL la punizione sportiva della perdita per 0-6 della gara GNU TIM – REAL PANIGAL del 27.3.2008 ed al calc. SCARPETTI LUCA 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .
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